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Il Consorzio di Bonifica Dei Bacini Dello Jonio Cosentino è una persona giuridica pubblica a struttura associativa, rientrante tra gli Enti pubblici economici che operano secondo criteri di efficienza, trasparenza ed economicità , ai sensi dell'art.59 del R.D. n.215/1933, dell'art.862 c.c. e dell'art.15 della L.R. Calabria. n.11/2003.
Il perimetro del comprensorio, per come definito dal D.P.G.R. n. 157/2007 presenta i seguenti confini:
A NORD: con i confini della Regione Basilicata;
A EST: con il mare Jonio, dalle coste del comune di Rocca Imperiale a quelle del comune di Cariati:
A SUD: con il territorio dei comuni che vanno da quello di Crucoli al comune di S. Demetrio Corone. Con alcuni di questi Comuni, il Consorzio confina solo parzialmente per come si evince dal link di visualizzazione della mappa di ogni comune interessato e ricadente nel comprensorio consortile.
AD OVEST: con il territorio che va dal comune di Tarsia ai confini del comune di S. Lorenzo Bellizzi e con la Regione Basilicata. Per i comuni interposti, i confini, si possono visualizzare dal link della mappa di ogni comune interessato e ricadente nel comprensorio consortile.
IL CONTRIBUTO DI BONIFICA
Il contributo di bonifica è un contributo annuale dovuto per legge da tutti i proprietari di terreni e di fabbricati che si trovano nel territorio gestito da un Consorzio di Bonifica.
I contributi di Bonifica sono oneri reali sulla proprietà che sono esigibili con le norme per l'esazione dei tributi. (art.21 del R.D. n.215/ 1933).
Il Consorzio è tenuto ai sensi dell'art. 109 del R.D. 368/1904 ad emettere il contributo sulla base delle risultanze del Catasto dello Stato.
L'insieme dei contributi raccolti in un anno permettono al Consorzio di Bonifica effettuare la manutenzione dei corsi d'acqua, la gestione degli impianti idrovori e delle numerose opere di bonifica. Inoltre contribuiscono a garantire il funzionamento dell'Ente.
Con la Legge Regionale Calabria sulla bonifica n.11/2003, ai Consorzi sono state attribuite funzioni di realizzazione d'opere e lavori finalizzati alla difesa del suolo, alla regimazione delle acque, alla tutela dell'ambiente e delle sue risorse naturali con fondi pubblici, nonchè la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica e idrauliche presenti sul territorio di competenza con fondi da imposizione di contributi di bonifica.
I Consorzi di Bonifica quindi, per l'adempimento dei loro fini istituzionali (manutenzione ed esercizio degli impianti e delle opere) nonchè per la copertura delle spese di funzionamento del Consorzio, hanno il potere d'imporre i contributi di Bonifica ai proprietari di beni immobili (terreni e fabbricati) che ricadono all'interno del Comprensorio di Bonifica, compresi lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza (artt.10, 17 e 59 del R.D. n.215/1933 e art.860 c.c.).
I contributi di Bonifica sono emessi annualmente in relazione al beneficio ricevuto, individuato secondo i relativi Piani di Classifica, approvati dai Consorzi, e sottoposti al controllo della Regione di appartenenza nella misura stabilite dai Piani annuale di riparto della Contribuenza (approvati dai Consorzi e sottoposti al controllo delle Regioni).
I contributi di bonifica sono oneri reali sulla proprietà , annui, non divisibili per dodicesimi e sono dovuti dal soggetto passivo che risulta proprietario alla data del 01.01. dell'anno di riferimento del tributo (es. per l'anno 2015 al 01.01.2014, per l'anno 2015 al 01.01.2015 ecc.).
Il trasferimento di proprietà dell'immobile fa venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi (annui) di contribuzione successivi a quello in cui è stata fatta la comunicazione di avvenuto cambiamento.
Il venditore ha, comunque, diritto di rivalsa sull'acquirente per i contributi di bonifica pagati dopo la vendita, (art.2041 C.C.).
Alcune aree del comprensorio sono soggette oltre che al contributo di bonifica, anche al contributo irriguo, per la manutenzione della rete irrigua, (impianti irrigui, idrovore, stazioni di sollevamento, canalette, piccoli canali, ecc).
Il contributo irriguo è dovuto in quanto l'area nella quale ricade il terreno è potenzialmente irrigabile, a prescindere dell'utilizzo effettivo dell'acqua.
I contributi di bonifica hanno natura tributaria e sono pertanto disciplinati da norme statali (art.21 del R.D. n.215/1933, art.864 c.c., art.103 del D.P.R. n.603/73) e seguono il regime di riscossione delle imposte dirette.
Alla riscossione provvede l'esattore sulla base delle norme in vigore, e pertanto espletando tutte le procedure di messa in mora, fino al pignoramento, ipoteca dei beni, sequestro amministrativo dei mezzi ecc.
Il Contributo di Bonifica è un contributo annuo, non frazionabile per mesi di proprietà .
Ad ogni contribuente, sia singolo che comproprietario (ognuno per la propria quota) è concessa per legge, la deduzione del contributo in sede di dichiarazione dei redditi. (art.10 del D.P.R. n.917/86).
CASI PARTICOLARI:
Comproprietà :
- il contributo è posto a carico del proprietario che possiede la maggior quota di proprietà, il quale ha diritto nei confronti degli altri compartecipi alla proprietà al rimborso pro quota (art.1110 c.c.);
- Su richiesta scritta e firmata da tutti gli intestatari della partita catastale il tributo può essere richiesto a comproprietario diverso;
- In caso di comproprietari con quote uguali, il contributo è a carico del primo intestatario della partita catastale;
- In caso di usufrutto o diritto d'abitazione il contributo è posto a carico del nudo proprietario, il quale ha comunque diritto di rivalsa sull'usufruttuario o sul titolare del diritto d'abitazione (art. 1008 e 1009 c.c.).
- nel caso di usufrutto, di diritto d'abitazione, il contributo può essere posto a carico del titolare di tali diritti reali, ma solo nel caso che nel contratto sia specificato espressamente che tale tributo sia trasferito a carico di quest'ultimi.
Affitto/comodato:
- In caso di contratto di affitto di fondo rustico o comodato, il contributo è posto a carico del proprietario, salvo che dal contratto risulti espressamente stabilito che tale tributo sia trasferito all'affittuario o al comodatario;
Con il tuo contributo il Consorzio di Bonifica integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino di Trebisaccei provvede:
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Nel caso del tributo di bonifica il pagamento è soggetto a due condizioni: il bene deve essere incluso nel perimetro di contribuenza e l'attività di bonifica deve portare un beneficio in termini di aumento o conservazione del valore del bene. L'ammontare del tributo dipenderà quindi dal beneficio che il bene trae dall'attività del consorzio.
CHI PAGA
Sono tenuti al pagamento del contributo annuale di bonifica:
A COSA SERVE
Il tributo al Consorzio di Bonifica pagato dai cittadini consorziati proprietari di immobili e terreni è finalizzato al finanziamento delle attività di manutenzione e gestione delle opere e degli impianti di bonifica. Un'attività che il Consorzio svolge quotidianamente con i suoi mezzi (escavatori, trattrici, decespugliatrici ecc.) e con proprio personale specializzato, indispensabile per tutelare l'ambiente e contenere il rischio allagamenti. Detto altrimenti, il contributo di bonifica costituisce la quota dovuta da ciascun consorziato ai fini della ripartizione delle spese sostenute dal Consorzio di Bonifica per la manutenzione e l'esercizio delle opere di propria competenza, nonchè per il proprio funzionamento (art. 29 della L.R. 79/2012).
COME FUNZIONA
Il contributo viene imposto annualmente a ogni consorziato secondo l'entità del "beneficio" che il suo immobile (terreno o fabbricato) riceve dall'attività del Consorzio, così come prevede la legge. In sintesi per individuare il beneficio e il contributo da applicare si procede come segue:
DEDUCIBILITA' DEL TRIBUTO DI BONIFICA
Una serie di spese possono ridurre, in sede di dichiarazione, il reddito complessivo su cui calcolare l'imposta dovuta: si parla in questo caso di deduzioni. Oltre ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari o le erogazioni liberali in favore degli enti non profit, anche i contributi di bonifica sono oneri interamente deducibili. Questo perchè il tributo di bonifica è un onere reale che grava sull'immobile e come tale incide sul valore stesso del bene.
Definizione attuale di bonifica
Il termine di bonifica è un termine che proviene dal passato (dal latino "bonum facere", cioè "fare bene", "rendere buono") ma che oggi indica un complesso di attività di manutenzione ed esercizio della rete idraulica affidata al Consorzio che possono essere ricondotte da un lato all'allontanamento delle acque meteoriche, sia per gravità sia mediante sollevamento nei territori depressi, dall'altro a una serie di attività coordinate e finalizzate alla difesa del suolo e alla valorizzazione del territorio. Tutti i proprietari di immobili sono chiamati a ripartirsi i costi della bonifica. L'irrigazione, invece, è un costo a carico solamente di chi è proprietario di terreni che beneficiano di questo servizio .
Suddivisione del tributo tra comproprietari
Il Consorzio non ha la possibilità di frazionare il contributo di bonifica tra i comproprietari dell'immobile, in quanto tale contributo è un onere reale unitario che grava su ogni singolo bene immobile ricadente nel comprensorio che trae beneficio dalla bonifica, a prescindere dalla concreta presenza di più comproprietari dello stesso bene. Esiste inoltre un rapporto giuridico fondamentale tra Consorzio e consorziato intestatario della cartella che, in base alla vigente normativa, può esercitare il diritto di voto ed essere eletto consigliere; a questo rapporto principale rimangono subordinati i rapporti esistenti tra i comproprietari , che non assumono rilevanza esterna. La suddivisione del contributo di bonifica può realizzarsi solamente in caso di scioglimento della comunione , mentre può essere cambiata, su richiesta, l'indicazione del primo intestatario al quale indirizzare la cartella. Qualora l'utente lo richieda, potrà essere rilasciata una attestazione dettagliata che quantifichi la quota parte di tributo di competenza dei singoli cointestatari.
Cos'è il contributo di bonifica e chi è tenuto al pagamento
La vigente normativa in materia di bonifica attribuisce ai proprietari degli immobili di qualsiasi natura, beneficiati dall'attività di bonifica, il compito di provvedere, attraverso la partecipazione al consorzio di bonifica, alla manutenzione ed all'esercizio delle opere di bonifica realizzate o da realizzare in attuazione della pianificazione e programmazione regionale, sostenendone gli oneri in rapporto ai benefici ottenuti. La stessa normativa impone inoltre ai proprietari di immobili di concorrere alla spesa per la realizzazione delle opere pubbliche di bonifica, nel caso che da tali opere derivino loro particolari vantaggi per gli immobili posseduti
Perchè ci sia tributo, quindi, il consorzio deve aver redatto gli atti di legge (piano di classifica in primis) e deve svolgere un'attività che generi un beneficio dimostrabile al contribuente.
Per calcolare il beneficio si tiene conto di parametri tecnici (che quantificano e qualificano l'attività da svolgere per la sicurezza del bene) ed economici (che stimano il valore del bene). Ecco quindi che a parità di condizioni tecniche, un bene di valore elevato sarà soggetto ad un tributo più alto rispetto ad un bene di minor valore.
Riferimento giuridico Il contributo di bonifica trova la sua fonte normativa nell'art. 860 del codice civile, negli artt. 17 e 59 del R.D. 13.2.1933 n. 215 nonchè negli artt. 8 e 24 della L.R. 79/2012.
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Il tributo di bonifica è un onere reale sulla proprietà ed è quindi diretto agli immobili per la loro salvaguardia e non alle singole persone fisiche, eventualmente comproprietarie. Conseguentemente non è possibile provvedere alla ripartizione della quota di proprietà, frazionando il tributo, in quanto il bene immobile è considerato, in questo caso, bene giuridicamente indiviso. Si tratta quindi di un'obbligazione indivisibile regolata, ai sensi dell'art. 1317 codice civile, dalle stesse norme disciplinanti le obbligazioni solidali, con la conseguenza che ogni debitore è obbligato ad eseguire per intero la prestazione al creditore (con la possibilità, per colui che ha pagato l'intero di ripetere dagli altri condebitori, la parte spettante a ciascuno di essi, ex art. 1299 codice civile. In pratica, colui che riceve l'avviso ha comunque diritto di rivalsa sugli altri comproprietari per il rimborso delle quote di loro spettanza).
Questo è il motivo per cui nei casi di tributo su beni in comproprietà, il tributo arriva solo ad uno dei comproprietari.
Può succedere che il proprietario di un bene soggetto a tributo non riceva la richiesta di pagamento. In effetti, se dai calcoli derivanti dal piano di classifica il tributo per quel bene è di un importo inferiore ad una soglia minima fissata dal consorzio e comunque più basso dell'importo minimo per la messa a ruolo, il tributo non viene richiesto.
Non gravano sul contributo le ulteriori attività effettuate dal Consorzio per conto di altri enti e regolate da convenzioni, accordi di programma, protocolli d'intesa e altro.
Il Consorzio elabora il piano di classifica che definisce gli indici tecnici di beneficio per ogni sistema idraulico e/o centro di costo all'interno del perimetro di contribuenza (approvato, oltre che dal Consiglio dei Delegati del Consorzio, dalla Rgione di riferimento del Consorzio);
ogni anno, il Consorzio redige il bilancio di previsione delle spese da sostenersi nel corso dell'anno successivo e individua quindi, in funzione delle necessità tecnico-
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Anche gli atti sopraindicati, sono sottoposti al controllo degli uffici competenti della Regione competente.
Questo Consorzio di bonifica effettua la riscossione del tributo in due fasi: la fase volontaria e la fase coattiva.
Nella prima fase il consorzio invia al contribuente una comunicazione relativa al tributo con l'importo da pagare, le modalità di pagamento e tutte le indicazioni di legge. Questa comunicazione non costituisce un obbligo per il contribuente, ma anticipa l'invio dell'avviso di iscrizione a ruolo. Alla ricezione della comunicazione il contribuente può verificare la correttezza del tributo e se ci sono errori può chiedere le opportune correzioni e può pagare il tributo senza le spese tipiche della cartella di pagamento, come l'aggio. In questa fase i consorzi operano in proprio o con il supporto di soggetti esterni che curano la stampa e l'invio delle lettere. Il pagamento può essere effettuato con bollettino postale e, sulla base degli accordi presi dai singoli consorzi, tramite rid, bonifico bancario, carta di credito, direttamente al consorzio con pagamento pos, oppure in tabaccheria.
Il consorzio provvede poi a stilare l'elenco dei contribuenti che non hanno pagato il tributo entro il termine indicato nella comunicazione e lo passa ad Equitalia, che, per legge, è l'unico soggetto titolato ad effettuare la riscossione coattiva di imposte e tributi. Da quel momento è Equitalia a gestire l'intera procedura con l'invio delle cartelle esattoriali e la riscossione con i propri canali.
Oggi oltre il 90% dell'ammontare complessivo del tributo di bonifica emesso dai consorzi viene riscosso nella fase volontaria, con un grande risparmio di costi e con tutti i vantaggi di procedure flessibili e tarate sulle esigenze dei contribuenti.
Diversamente da quanto sostenuto finora, il tributo di bonifica continua ad essere deducibile dalle tasse anche laddove si paghi l'IMU (fanno eccezioni i soli immobili locati per i quali si sia scelto il regime della cedolare secca). La deducibilità del tributo è confermata dalla risoluzione 44/E del 4 luglio 2013 dell'Agenzia delle Entrate che, in buona sostanza ribalta il pronunciamento della stessa Agenzia contenuto nella circolare 5/E del 11 marzo 2013, in cui si stabiliva che dove si paghi l'IMU non si possa portare in deduzione il tributo.
Questo balletto di comunicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate ha fatto sa che per 2013 la stragrande maggioranza dei contribuenti non abbia potuto dedurre il tributo. Benchè i consorzi di bonifica non abbiano alcun ruolo nella vicenda, ci scusiamo comunque con tutti i nostri consorziati per il danno subito.
Obbligatorietà del tributo di bonifica
In base alle vigenti norme di legge, i proprietari di immobili siti nel comprensorio consortile, che traggono beneficio dall'attività del Consorzio, sono tenuti a contribuire alle spese di manutenzione, gestione e sorveglianza delle opere di bonifica in ragione dei benefici conseguiti, che risultano stabiliti dal piano di classifica per il riparto della contribuenza consortile predisposto dal Consorzio e depositato per l'approvazione presso la Presidenza della Giunta Regionale della Regione Calbria. Le norme fondamentali sono contenute negli articoli 10 e 11 del regio decreto n. 215/1933 , nell'art. 860 del codice civile nonchè nella Legge Regionale 11/2003.
Tributo di bonifica anche su fabbricati inagibili o disabitati
Il regio decreto 215/1933 attribuisce l'onere dei contributi di bonifica al proprietario degli immobili indipendentemente dall'uso che egli fa del bene (art. 10 e art 17) come confermato anche dal codice civile (art. 860). La legge non qualifica la natura o la destinazione degli immobili, avendo voluto comprendere tutte le categorie d'immobili avvantaggiate dalla bonifica. D'altronde ai fini della bonifica l'edificio comporta un costo di esercizio pari ad un fabbricato abitato e/o agibile.
Recesso dall'utenza irrigua
L'esonero del contributo afferente l'irrigazione può essere accordato solo per i fondi non più agricoli, su presentazione di idonea richiesta di esclusione dal servizio irriguo da presentarsi compilando gli appositi moduli predisposti dall'ufficio. Difatti l'irrigazione è un diritto del fondo che l'utente può mantenere anche nel caso il terreno sia stato urbanizzato (ad esempio per l'irrigazione del giardino) e la mancata utilizzazione del servizio irriguo non esclude l'esistenza di un beneficio idraulico del terreno ne l'eventuale utilizzo futuro dell'irrigazione. L'esclusione avrà effetto dall'anno successivo a quello di accoglimento della richiesta.
Diritti di notifica
Ai sensi del decreto legislativo 27 aprile 2001 n. 193 art. 3, le spese di notifica della cartella di pagamento sono a carico del debitore nella misura di euro 5,88. Va comunque ricordato che l'utente dovrebbe avere ricevuto in precedenza l'avviso di pagamento. Pertanto l'invio della cartella è stato determinato dal mancato pagamento dell'avviso di pagamento iniziale.
Ricorsi contro l'iscrizione a ruolo
Avverso l'iscrizione a ruolo l'utente può presentare ricorso e chiedere chiarimenti e rettifiche per errori materiali e per duplicazioni d'iscrizione, presentando richiesta direttamente al Consorzio, ai sensi degli l'artt. dello statuto consorziale.
Il contributo di bonifica costituisce onere reale sugli immobili ed è esigibile ai sensi dell'art. 21 del R.D. 13 Febbraio 1933 n. 215.
I contributi di bonifica sono oneri reali sulla proprietà che gravano direttamente sull⤙immobile e sono posti a carico del proprietario (art. 21 del R.D. n. 215/1933).
Si possono avere i seguenti casi:
1) Nuda proprietà ed usufrutto: il contributo è posto a carico del nudo proprietario, il quale ha comunque diritto di rivalsa sull'usufruttuario (art. 1009 cod. civ.);
2) Comproprietà : il contributo è posto a carico del maggior possessore di quote, o, al primo intestatario della partita catastale in caso di quote uguali, il quale ha diritto a procedere nei confronti degli altri compartecipi al rimborso pro quota (art. 1110 cod. civ.);
3) Persona proprietaria singola di un immobile e comproprietario con un'altra persona di altro immobile, il Consorzio invierà due avvisi di pagamento separati, uno per le proprietà di cui è unico intestatario, ed uno per le proprietà contestate, perchè ogni ditta catastale ha diritto ad un voto consortile, per l'elezione del Consiglio dei Delegati;
4) Passaggio di proprietà: il Consorzio è obbligato ai sensi dell'art. 109 del R.D. 368/1904 ad emettere il contributo sulla base delle risultanze del catasto dello Stato. Il venditore ha comunque diritto di rivalsa sull'acquirente per i contributi di bonifica pagati dopo la vendita dell'immobile.
Il tributo di bonifica è un contributo annuo, non frazionabile per mesi di proprietà .
N.B. Ad ogni contribuente sia singolo che comproprietario (ognuno per propria quota) è concessa per legge, la deduzione del contributo in sede di dichiarazione dei redditi (art. 10 del D.P.R. 917/86).
Ultimo aggiornamento: 14/03/2016 16:29:32